Credito d’imposta ricerca e sviluppo, rottamazione delle sanzioni e degli interessi anche per gli atti di recupero non definitivi perché tempestivamente impugnati dal contribuente presso le commissioni tributarie. La disposizione contenuta nel decreto in materia economica e fiscale, pur avendo il pregio di tentare di risolvere molte delle problematiche connesse alle numerose contestazioni mosse dagli uffici in relazione al presunto indebito utilizzo di tale credito d’imposta, lascia aperti alcuni interrogativi soprattutto nelle situazioni nelle quali gli atti contestazione siano oggetto di impugnazione da parte dei contribuenti .
La disposizione in commento prevede infatti che non potranno avvalersi della rottamazione delle sanzioni i contribuenti che hanno ricevuti atti di contestazione relativi all’utilizzo in compensazione del bonus R&S nei periodi dal 2014 al 2019, che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge siano divenuti nel frattempo definitivi.