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Cuneo fiscale e busta paga

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Gli importi aggiuntivi in busta paga determinati dal taglio del cuneo fiscale variano mensilmente. L’Inps chiarisce modalità e ragioni con la circolare n.11, uscita lo scorso 16 gennaio. Lo sconto sul cuneo, del 7% per i redditi fino a 25mila euro e del 6% per quelli fino a 35mila euro, deve essere calcolato su base mensile al netto di quanto spetta per la tredicesima. Questa, infatti, sarà esclusa dalla decontribuzione nel 2024. Tutto questo, poi, vale sempre e solo per l’anno in corso, mentre per il prossimo il governo deve trovare i soldi necessari a mantenere più elevate le buste paga.

Per le retribuzioni fino a 1.923 euro mensili, la percentuale del taglio del cuneo fiscale risulta pari al 7%. Si riduce di un punto fino a 2.692 euro al mese. In tutti e due i casi l’esonero va parametrato ogni trenta giorni in base alla retribuzione che viene effettivamente erogata nella busta paga. Questa può cambiare per vari motivi, ad esempio se deve essere retribuita o meno una festività non goduta, magari soppressa. Ecco che la corretta percentuale del taglio del cuneo fiscale, che spetta al lavoratore, deve essere determinata ogni mese.

L’esonero dovrà essere allora applicato sulla retribuzione lorda che il lavoratore dipendente percepisce ogni mese. Il riconoscimento del taglio del cuneo fiscale non è definitivo e non può essere stimato in anticipo per tutti i lavoratori. C’è quindi una verifica mensile del limite reddituale e l’esonero contributivo può venire meno o può essere confermato o cambiato nell’importo tra un mese e un altro. Dipende infatti ogni trenta giorni da quanto si percepisce e anche la percentuale può oscillare tra il 7% e il 6% se si guadagna una cifra vicina ai 25mila euro annui.

Per chiarire meglio la situazione l’Inps ha fornito alcuni esempi

  • la retribuzione imponibile – al netto della tredicesima – supera il limite di 2.692 euro al mese. In questo caso non spetta alcuna riduzione a carico del lavoratore. Se quest’ultimo, nel corso anche di un singolo mese, percepisce un importo superiore a 2.692 euro lordi, per quella mensilità non ha diritto ad alcun esonero;
  • la retribuzione imponibile – sempre al netto della tredicesima – è superiore o pari a 1.923 euro al mese, ma è inferiore a 2.692 euro al mese, per quella singola mensilità spetterà al lavoratore una riduzione contributiva pari al 6%;
  • la retribuzione mensile – sempre al netto della tredicesima – è inferiore a 1.923 euro al mese, la riduzione a carico del lavoratore spetta nella misura del 7%.

Riguardo la Quattordicesima, anch’essa non ha il taglio del cuneo fiscale. Per il periodo nel quale questa viene erogata o qualora la stessa venisse spalmata su più buste paga, chiarisce l’Inps: la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Da tributarista vi posso dire che rimanere aggiornati diventa sempre difficile. Ogni legislatura comporta sempre novità che coprono determinate fasce.

Si consiglia sempre di fare riferimento ad uno studio commercialista, soprattutto per le imprese .

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