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Informazioni sui titolari effettivi, ma non per tutti

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Invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio che prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società siano accessibili in ogni caso al pubblico. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea adottando una decisione nelle cause C-37/20 Luxembourg business registers e C-601/20 Sovim.

La vicenda giudiziaria è stata avviata con due ricorsi presentati al tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, rispettivamente, da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società del granducato, che avevano chiesto, senza successo, al locale gestore del registro delle imprese di limitare l’accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano. Ritenendo che la divulgazione di tali informazioni fosse idonea a comportare un rischio sproporzionato di violazione dei diritti fondamentali dei titolari effettivi interessati, il tribunale lussemburghese ha sottoposto alla corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.

Nella sua sentenza la Corte di giustizia europea dichiara l’invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Secondo la Corte, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, previsti dagli articoli 7 e 8 della citata carta.

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