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Ritenute, non c’è più il reato

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Non costituisce più reato il mancato versamento delle ritenute d’imposta dovute sulla sola base della dichiarazione di sostituto d’imposta ma per le quali non c’è prova del rilascio delle certificazioni ai sostituti.

E ciò perché la norma del decreto legislativo 158/15 ha aggiunto il riferimento al modello 770 all’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000 senza che glielo consentisse la legge delega 23/2014, che all’articolo 8 disciplina la revisione delle sanzioni tributarie: il provvedimento attuativo, infatti, ha ampliato la fattispecie penale andando oltre i paletti indicati dalla delega, concentrati sulla determinazione della pena e sulla lotta a condotte gravi e insidiose per il fisco. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza 175/22, pubblicata il 14 luglio, che dichiara illegittime le norme laddove prevedono la rilevanza penale: la condotta “incriminata”, dunque, torna a costituire un mero illecito amministrativo tributario, com’era nel regime ante 2015. Ora, dunque, il reato scatta solo quando il mancato versamento da parte del sostituto riguarda le ritenute certificate (sempre per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta).

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