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Dichiarazioni, controlli a 2 vie

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I controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi diventano di due versioni: light, solo sui dati variati rispetto a quelli presenti nel modello in caso di uso del precompilato, ed integrali, su tutte le detrazioni e deduzioni indicate dai contribuenti, in caso invece di utilizzo delle dichiarazioni non predisposte dall’amministrazione finanziaria.

Questo è l’effetto della nuova formulazione dell’articolo 5 comma 2 del dlgs 175/2014 (norma che regolamenta le dichiarazioni precompilate), post modifiche apportate dal decreto fisco-lavoro (dl 146/2021) che prevede, in caso di utilizzo del precompilato, l’esclusione dai controlli documentali, ex articolo 36-ter del dpr 600/73, per i dati comunicati dai soggetti terzi all’agenzia delle entrate.

La nuova disposizione infatti limita i poteri di verifica dell’agenzia delle entrate unicamente sui dati variati dal contribuente ovvero sui documenti che hanno determinato la modifica del precompilato e ciò a differenza invece della previgente formulazione della norma che inibiva i controlli solo in caso di accettazione totale del modello (senza variazioni del contribuente).

Di fatto quindi la nuova struttura della norma in commento cambierà la modalità di effettuazione dei controlli ex 36-ter del dpr 600/73 che diverranno di tue tipologie: focalizzati unicamente sulle variazioni dei dati se riferiti a precompilato e generalizzati invece negli altri casi.

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