La casa pignorata va liberata subito dal vincolo, altrimenti il creditore soddisfatto deve risarcire, per il ritardo ingiustificato, il debitore danneggiato. Bisogna rinunciare, infatti, agli atti esecutivi sul cespite in tempi brevi rispetto allo stato della procedura pendente e a eventuali motivi d’urgenza noti: sono i principi di buona fede e correttezza che impongono di salvaguardare il bene dagli effetti dannosi del pignoramento.
È quanto emerge dall’ordinanza 13342/22, pubblicata il 28 aprile dalla terza sezione civile della Cassazione.