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TERZO SETTORE: LE REGOLE PER I BILANCI

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Per gli Ets il Fair value si applica non solo alle immobilizzazioni materiali, ma anche a quelle immateriali ed alle rimanenze di magazzino nel caso in cui tali beni siano ricevuti gratuitamente. In detti enti la continuità aziendale prescinde dal reddito e si può fondare su un budget che dimostri che lo stesso è in grado di rispettare le sue obbligazioni a 12 mesi.

Ammissibile applicare il nuovo principio Oic dai bilanci degli Ets relativi al 2021, senza presentare l’informativa comparativa 2020 se la determinazione dell’effetto pregresso risulti difficoltosa.

È quanto prevede il nuovo principio contabile Oic n. 35 dedicato al Bilancio degli enti del terzo settore emanato in via definitiva.

A quali enti e quali i bilanci coinvolti. Il Principio Contabile Ets – Oic 35, si legge nella parte introduttiva, ha la finalità di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura, ed al loro contenuto nonché per la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli Ets.

Esso si rivolge gli ets medio-grandi cioè con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque pari o superiori a 220.000 euro, che redigono il bilancio utilizzando il principio di competenza economica, e che in molti casi saranno sottoposti a revisione legale dai bilanci 2021. Per tutte le operazioni non previste in questo specifico principio si ritengono applicabili gli altri principi contabili Oic in vigore. Da segnalare che per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 viene ritenuto ammissibile non presentare il bilancio comparativo relativo al 2020.

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