Cambiano le regole d’ingaggio per gli organismi di mediazione costituiti dai Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Il Consiglio nazionale forense vara il regolamento unitario per i Coa che vogliono mettersi in proprio, anche in forma associata, nel mondo delle Adr, alternative dispute resolution. Il tutto in vista della riforma del processo civile che offre nuovi incentivi alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. Una delibera necessaria, quella adottata nell’ultima seduta amministrativa del Cnf, soprattutto per adeguarsi alla possibilità di collegamenti telematici delle parti scattata con la pandemia Covid-19, oltre che alle novità normative introdotte in materia negli ultimi anni. Con una serie di «precise scelte di fondo»: nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio – dunque quasi sempre – il servizio di mediazione dell’organismo forense (Omf) è fornito soltanto alle parti che intendono nominare un legale. E i mediatori che prestano la loro opera presso l’Odf devono essere iscritti all’albo degli avvocati.