Niente più carta ma una e-mail, diretta e certificata. La posta elettronica certificata (PEC) – scrive il Dott. Alessandro Fucci,(sopra, in foto) presidente di AsLimItaly – è una delle modalità, previste dalla legge, con cui Agenzia delle entrate-Riscossione notifica le cartelle e gli altri atti della riscossione.
La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è notificata tramite Pec senza necessità che alla stessa venga apposta la firma digitale. La veridicità è data dall’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n.113 del 23 gennaio 2024.
I giudici fiorentini hanno ricordato come la Cassazione sia salda nel ritenere corretta la notificazione via Pec di una cartella di pagamento non sottoscritta digitalmente. In particolare, con la recente sentenza n.28852/2023 i magistrati romani invece hanno affermato, che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, ugualmente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico che è un duplicato informatico dell’atto originario, sia mediante una copia informatica su file in formato Pdf, con l’ulteriore precisazione che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.
I magistrati d’appello hanno sottolineato come l’articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita, a mezzo Pec, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Uni-Pec. Per la notificazione a mezzo Pec, la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna. Tali ricevute corrispondono all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea.
Secondo la Commissione tributaria regionale per la Calabria: “le cartelle esattoriali possono rappresentare valido titolo esecutivo: per la cartella esattoriale notificata a mezzo PEC, “l’elemento necessario è rappresentato dall’esistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell’ente della riscossione”; “fondamentale è la sottoscrizione digitale del documento informatico, a prescindere dal formato del documento.
Bisogna però fare attenzione anche al tempo delle notificazioni: la notificazione non può essere fatta prima delle ore 7 e dopo le ore 21;l’atto si intende perfezionato, per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna; se la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
Ad esempio, se la cartella di pagamento è stata consegnata il 31.12.20×1 ma è stata resa disponibile nella casella PEC del destinatario il giorno 2.1.20×2, l’atto si intende notificato: per il mittente il 31.12.20×1; per il destinatario il 2.1.20×2 per cui il termine per l’impugnazione decorre da tale data”, conclude il Dott. Alessandro Fucci.