A Palazzo Madama è stata approvata oggi con 109 si, 77 no e 1 astenuto il disegno di legge costituzionale sul Premierato. E il provvedimento, la riforma madre per la premier Meloni passa ora alla Camera. «Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati», ha dichiarato la presidente del Consiglio. Nel frattempo continuano tuttavia le proteste da parte dell’opposizione, raccolta in piazza Santi Apostoli, a Roma, per manifestare contro la riforma. Ma cosa prevede esattamente il provvedimento in questione? Cosa stabiliscono gli 8 articoli di questa riforma tanto ostacolata?
Uno Stop alla figura dei senatori a vita
La riforma del governo sul premierato consta di otto disposizioni. L’articolo 1 abroga il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque. Sarebbe un atto davvero democratico, in quanto tali soggetti no sono stati eletti da nessuno.
L’elezione del Presidente della Repubblica
L’articolo 2, prevede che l’abbassamento del quorum per l’elezione del presidente della Repubblica, ossia da 2/3 alla maggioranza assoluta, operi non più dopo il terzo scrutinio, come accade oggi, bensì dopo il sesto scrutinio.
Il famigerato “Semestre bianco”
L’articolo 3, sopprime la facoltà del presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle Camere. Una delle novità più dibattute è l’annullamento del “semestre bianco” che consente al Presidente della Repubblica di sciogliere le camere in qualunque momento, anche nei sei mesi precedenti all’elezione del capo dello Stato.
Gli atti controfirmati dal Presidente della Repubblica
E ancora l’articolo 4 sostituisce interamente il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione, in materia di controfirma degli atti del capo dello Stato. Viene abolita la controfirma del governo in una serie di atti del Presidente della Repubblica, come la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.
Il fulcro della riforma
Ma il fulcro della riforma costituzionale è l’articolo 5 che sostituisce l’articolo 92 della Costituzione: il governo della Repubblica è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Si introduce poi la previsione dell’elezione del presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati: può essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. E’ prevista anche l’assegnazione di un premio di maggioranza su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.
Per anni ha svolto la sua funzione la legge 400/1988 : Disciplina delle attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri(NdR).
La formazione del governo
L’articolo 7 modifica l’articolo 94 della Costituzione. La novità prevede che il presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il governo e ha il potere di revoca dei ministri. Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Se non viene approvata la mozione di fiducia, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il governo. Quindi il premier eletto può fare un nuovo tentativo con un altra squadra di ministri, o anche cercando un’altra maggioranza.
Le norme transitorie sui senatori a vita
Infine, l’articolo 8 reca due norme transitorie. Al comma 1 si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Il comma 2 stabilisce che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della riforma.
Anni fa all’esame universitario di Istituzioni di Diritto Pubblico o Diritto Costituzionale italiano e comparato vigeva l’affermazione che la costituzione italiana era formalmente “rigida”.
Ma erano altri tempi.
(Fonte: Il Mattino)