Arriva con il nuovo dl Pnrr una stretta sui soggetti attuatori del Piano, in genere amministrazioni, enti locali o società titolari di servizi pubblici.
L’articolo 2 della bozza prevede che il governo possa attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui, dopo la verifica delle rispettive unità di missione, ci sia un disallineamento tra i cronoprogrammi (date)degli interventi e i dati comunicati dagli enti al sistema informatico Regis.
Inoltre, se la Commissione UE verifica “l’omesso o l’incompleto conseguimento degli obiettivi”, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è tenuta a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori”.