La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari: nuovo scadenzario a partire dal 2024. Ecco le principali modifiche.
L’invio del modello Redditi viene anticipato di due mesi e passa al 30 settembre, allineandosi con quanto previsto in materia di modello 730.
Confermato l’avvio della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
Uno degli adempimenti è la dichiarazione dei redditi, al centro del decreto legislativo n. 1/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio.
Cambiano i tempi per l’invio della denuncia annuale e anche per il modello Redditi, al pari di quanto previsto per il modello 730, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il 30 settembre invece del 30 novembre.
Meno tempo a disposizione per la predisposizione della dichiarazione dei redditi a decorrere dal 2024, e quindi già in relazione alle somme relative al periodo d’imposta appena concluso.
Sempre sul fronte della dichiarazione reddituale il D.Legis. sulla semlificazione degli adempimenti tributari prevede che per il 2024 i software per la compilazione degli ISA(Indici Sintetici di Affidabilità), la “pagella dell’imprenditore”( nome evocativo), saranno a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il mese di aprile. Dal 2025 si passerà invece alla scadenza del 15 marzo, con un ulteriore anticipo al fine di agevolare i titolari di partita IVA nella compilazione e nella trasmissione dei dati.
Chi opterà per il pagamento rateale dovrà adempiere entro il 16 di ciascun mese e si aggiunge una nuova scadenza, quella del 16 dicembre.
Al via la dichiarazione dei redditi precompilata per le partite IVA: online entro il 30 aprile 2024
Per la dichiarazione dei redditi precompilata per le partite IVA dal 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione in via sperimentale il modello online entro il 30 aprile.
La dichiarazione dei redditi verrà messa a punto utilizzando dati e informazioni disponibili negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, dai redditi fino alle spese detraibili trasmesse da soggetti terzi.
Scadenze mobili per ritenute e IVA
Per versamenti periodici per partite IVA e sostituti d’imposta i termini relativi a IVA e ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori autonomi diventano mobili e si legano all’importo dovuto.
Se l’importo da pagare per il mese o per il trimestre di riferimento non supera la soglia di 100 euro sarà possibile differire il versamento al periodo successivo.
Si presenta la possibilità di cumulo dei pagamenti dovuti, tenendo conto che il termine ultimo per adempiere fissato al 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Per i condomini che operano in qualità di sostituti d’imposta le scadenze per i versamenti cumulativi passano al 16 giugno e al 16 dicembre, rispetto ai termini del 30 giugno e del 20 dicembre previsti fino al 2023 dall’articolo 25-ter, comma 2-bis del DPR n. 600/1973.
Tregua fiscale ad agosto e a dicembre.
Escludendo i casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto così come dal 1° al 31 dicembre sarà sospeso l’invio degli atti dell’Agenzia delle Entrate.
(Fonte:GazzettaUfficiale.it/ADN-Kronos)