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Il caso Pozzolo e l’immunità parlamentare

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“Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza’.

Lo prevede il secondo comma dell’articolo 68 della Costituzione, che sancisce l’immunità parlamentare per deputati e senatori in carica.

È la norma a cui si è appellato il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo in seguito al ferimento di un ospite alla festa di fine anno a Rosazza(Biella).
    In sostanza, l’Autorità giudiziaria dovrà chiedere alla Camera o al Senato una specifica ‘autorizzazione a procedere’ per portare avanti indagini o atti di ispezione su un membro del Parlamento. Si tratta della cosiddetta inviolabilità, che vale ed è opponibile solo nel periodo in cui il parlamentare è in carica e può riguardare anche atti commessi dal politico al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
    Come tutti i cittadini, anche i parlamentari che abbiano i requisiti previsti dalla legge possono avere il porto d’armi.
    Tuttavia nessuno, neanche le forze di polizia, può entrare nelle sedi del Parlamento con armi addosso. Ad esempio, quando un poliziotto o un carabiniere deve entrare in uno dei palazzi della Camera o del Senato, anche solo per accedere alla mensa, deve lasciare la pistola d’ordinanza in un armadio blindato che si trova in prossimità degli accessi. Questo perchè la sicurezza nelle sedi parlamentari è assicurata dai commessi e, come per le università, la forza pubblica può intervenire solo su esplicita richiesta del presidente dell’Assemblea. 

L’opinione pubblica, vedendo i post e i commenti sul web, è contraria all’art. 68 Cost.

A differenza delle parti della Costituzione che sanciscono diritti e doveri dell’intera cittadinanza, che descrivono e danno le linee guida delle leggi a succedere, l’Art 68 garantisce “una protezione speciale” ai membri del parlamento:

L’art. 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioniInoltre, prevede che nessun parlamentare possa essere sottoposto a perquisizione, arresto o privazione della libertà personale senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartienesalvo alcuni casi eccezionali. Queste prerogative hanno lo scopo di tutelare la regolarità e l’indipendenza del mandato parlamentare.

Di tutti gli articoli, è quello che ha uno squisito sapore politico, redatto proprio in base ai fatti avvenuti precedentemente durante il ventennio fascista.

Ma alla luce del 2024, è ancora valido?

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