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Massima trasparenza sui compensi dell’amministratore

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Nulla la nomina dell’amministratore se nel verbale, o in un preventivo a esso allegato, non è specificato in maniera analitica l’importo del compenso richiesto, mediante indicazione delle singole voci delle quali lo stesso si compone, tanto per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Questa la netta presa di posizione della Corte di appello di Palermo (sentenza n. 1792 del 2 novembre 2022) sulla questione della necessità del preventivo scritto dell’amministratore al momento della nomina, sulla quale lo scorso mese di aprile si è pronunciata anche la Suprema corte.

La decisione della Corte di appello. I giudici di appello sono stati espliciti nell’enunciare che il comma 14 dell’art. 1129 c.c. non lascia spazio a ulteriori interpretazioni oltre a quella del dato letterale del precetto normativo. Viene, quindi, richiesto all’amministratore, all’atto dell’accettazione della sua nomina o conferma, di specificare in modo analitico l’importo del suo compenso per l’attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimento del mandato.

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