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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la Cassazione ribadisce la compatibilità con il dolo eventuale

Cassazione Penale, Sez. III, 10 novembre 2022 (ud. 20 settembre 2022), n. 42606
Presidente Rosi, Relatore Corbo

Con la sentenza in epigrafe, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione a una questione dibattuta del diritto penal-tributario, ossia se si possa ritenere integrato l’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, anche laddove il dolo dell’agente si manifesti nella forma eventuale.

Secondo i giudici di legittimità, sebbene il reato de quo richieda il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi ovvero l’imposta sul valore aggiunto, tale circostanza non è idonea a escludere che il dolo del delitto di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000 possa consistere anche nel dolo eventuale.

Per meglio comprendere le argomentazioni alla base della conclusione a cui è pervenuto il Supremo Collegio, pare opportuno ricostruire, pur in estrema sintesi, gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali evolutisi in relazione alla tematica di cui si discute.

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