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Giustizia: rinvio riforma Cartabia, ergastolo ostativo

Il decreto del Cdm ha fatto slittare – non oltre il 30 dicembre – l’entrata in vigore delle nuove norme sui processi approvate con l’ex Guardasigilli del governo Draghi. Si è poi intervenuti sulla disciplina dell’ergastolo ostativo e si è introdotta una nuova fattispecie di reato contro le maxi-feste illegali con occupazione di edifici altrui.

Arrivano i primi provvedimenti del governo Meloni. Si è deciso di puntare da subito sul tema della giustizia: il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare l’entrata in vigore – non oltre il 30 dicembre 2022 – della riforma voluta dall’ex ministra Marta Cartabia, poi è intervenuto sulla disciplina dell’ergastolo ostativo e ha introdotto una nuova fattispecie di reato che punisce i rave party illegali. Per il premier Giorgia Meloni il provvedimento approvato “è simbolico”: ecco cosa prevede.

ERGASTOLO OSTATIVO – Come spiega una nota del Ministero della Giustizia, le norme in materia di ergastolo ostativo puntano ad “assicurare” una risposta “al monito” che lo scorso anno la Corte Costituzionale aveva rivolto al Parlamento. Si era chiesto alle Camere di intervenire sull’istituto – entro il prossimo 8 novembre – perché la disciplina era “incompatibile” con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena. Per evitare una pronuncia di incostituzionalità, il governo ha così deciso di intervenire a ridosso della scadenza.

La normativa andava a chiudere ogni possibilità di beneficiare di varie misure premiali, come la semilibertà e le uscite dal carcere, ai detenuti condannati alla pena massima per reati di particolare gravità, come mafia, terrorismo e pedopornografia. Il governo modifica la legge e indica “requisiti stringenti per recepire i rilievi dei giudici della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza”.

Il decreto – afferma la nota – “si concentra soprattutto sui presupposti per la concessione di tali benefici: per il condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento, ma si introducono elementi specifici che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti”. Nessun automatismo è previsto “nel meccanismo di concessione dei benefici penitenziari”.

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