Lesioni personali stradali gravi e gravissime, salvo aggravanti serve la querela, altrimenti il reato non è procedibile e quindi non scatta il procedimento penale: è quanto disposto dal d.lgs., approvato il 4 agosto scorso in via preliminare dal consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 5 agosto 2022) che ha dato attuazione alla legge 134/2021, art. 1 (recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, una delle riforme richieste dal Pnrr).
Lo schema di dlgs apporta numerose novità al codice penale e a quello di rito. L’intervento introduce in particolare il regime di procedibilità a querela della persona offesa per plurimi delitti sinora perseguibili d’ufficio, quali il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, o il furto anche aggravato.
La procedibilità a querela delle lesioni stradali. Nell’introdurre la procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’art. 590-bis, comma 1, c.p., il Governo ha recepito il monito contenuto nella sentenza 248/2020, con cui la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dal suddetto art. 590-bis c.p. Ad avviso della Corte costituzionale, infatti, quantomeno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art. 590-bis c.p., sono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa: innanzitutto, hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad es., chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta; inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti.