Le aziende di servizio alla persona non rientrano nell’elenco tassativo di soggetti ammessi al 110% previsto dall’art. 119, comma 9, del decreto Rilancio.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con risposta 342 del 23/6/2022. Non tutti possono fruire della detrazione nella misura del 110% per interventi finalizzati all’efficienza energetica.
Nel caso in esame, l’Asp intendeva ristrutturare una parte del complesso edilizio che gestisce direttamente quale Rsa per anziani e chiedeva di potere fruire del 110% previsto per le Onlus. Tuttavia, le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus e l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale sono delineati dall’art. 119 del dl 34/2020 (cd. dl Rilancio).
E la detrazione è fruibile dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita di impresa, arte o professione; dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita di impresa, arti e professioni; dagli Iacp comunque denominati nonche dagli enti aventi le stesse finalita sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; dalle cooperative di abitazione a proprieta indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; dalle associazioni e societa sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
L’art. 119 del dl Rilancio non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le aziende di servizio alla persona: stante l’elencazione tassativa, non sussistono in capo all’Asp i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.