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In vigore da oggi la prima tranche della riforma al processo civile, novità: pignoramenti, persone e famiglie

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Pignoramento con nuove regole.

In caso di espropriazione presso terzi, non sarà più sufficiente procedere con l’iscrizione a ruolo entro il trentesimo giorno dalla restituzione degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario.

Il creditore deve invece notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, indicando il numero della procedura, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto (e non entro quella eventualmente successiva fissata dal giudice dell’esecuzione).

Entrambi gli adempimenti sono prescritti a pena d’inefficacia del procedimento. E se il pignoramento risulta eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti di coloro rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso.

Laddove la notifica non viene eseguita, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

Entra oggi in vigore la prima tranche della riforma del processo civile.

Si tratta di una serie di norme, soprattutto in tema di diritti delle persone e delle famiglie, che risultano applicabili ai procedimenti instaurati 180 giorni dopo l’entrata in vigore della legge 206/21(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 292/21), avvenuta il 24 dicembre scorso: sono le disposizioni di cui ai commi da 27 a 36 dell’unico articolo del provvedimento, che risultano escluse dalla delega al Governo.

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