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Riforma Csm, cosa prevede?

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La Commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, respingendo tutti gli emendamenti presentati.

 Il provvedimento è atteso oggi pomeriggio in Aula e l’approvazione dovrebbe avvenire giovedì.

Ma cosa prevede la riforma del Csm?

Il disegno di legge è articolato in sei Capi e 43 articoli.

I primi due Capi prevedono riforme all’ordinamento giudiziario: il Capo I delega a tal fine il Governo, individuando principi e criteri direttivi; il Capo II, invece, interviene con modifiche immediatamente precettive.

In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura”, le procedure per il suo esercizio (entro un anno dall’entrata in vigore della legge) e definisce i principi e criteri dell’intervento riformatore. In particolare, la delega mira:

  • alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riduzione degli incarichi semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;
  • alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati;
  • all’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi;
  • ad intervenire sulla disciplina dell’accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l’attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell’aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo;
  • al riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il Capo II (articoli da 7 a 12) novella direttamente alcune disposizioni dell’ordinamento giudiziario con riguardo:

  • ai magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;
  • all’organizzazione degli uffici di giurisdizione e all’incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio;
  • alle funzioni della Scuola superiore della magistratura;
  • agli illeciti disciplinari dei magistrati, il cui elenco viene integrato con nuove condotte e in relazione ai quali sono introdotti due nuovi istituti: l’estinzione dell’illecito e la riabilitazione (art. 11);
  • al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (art. 12) prevedendosi come regola generale che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta,
    – il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;
    – il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.

Specifiche previsioni riguardano inoltre l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

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