L’apprendistato cancella i confini all’alternanza scuola-lavoro.
L’impresa, infatti, può assumere studenti di una scuola di qualsiasi regione, avendo come disciplina di riferimento quella della regione in cui ha sede l’istituzione formativa. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 12/2022 di ieri al termine del lavoro di tre anni con i partner istituzionali (Inps, Inail, Anpal, Inapp, regioni).
Il documento mira a individuare e superare le criticità che ostacolano le assunzioni con «apprendistato di primo livello» e a fornire al contratto un «ruolo strategico nei sistemi di alternanza scuola lavoro», come richiesto dall’Ue.
A fronte del puzzle di norme e prassi regionali, la circolare offre una soluzione interpretativa univoca del contratto di apprendistato di primo livello, allo scopo di rispondere agli appelli Ue sulla necessità di ridurre il disallineamento tra competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi formativi, e sostenere le imprese nelle difficoltà di reperimento dei profili professionali specializzati soprattutto tra i giovani.
Dal monitoraggio Inapp, spiega il ministero, risulta che nell’anno formativo 2019/2020 il 96,9% degli apprendistati è stato di tipo «professionalizzante» (secondo livello) e solo il 2,7% di primo livello.