La prova degli incarichi svolti dai commercialisti e dagli avvocati per diventare esperti della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ex art. 3, legge 147/2021 (Cnc), non richiede la dimostrazione che l’impresa per la quale l’attività è stata eseguita sia tuttora in bonis.
La visura camerale per dimostrare la positiva ristrutturazione dell’impresa e la mancanza di una successiva dichiarazione d’insolvenza è richiesta solo per chi vuole dimostrare di avere avuto esperienze relative allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di enti e società, come previsto dal punto sette delle Linee guida del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2021, trasmesse al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti (Cndcec) contabili il 30 dicembre 2021 (protocollo 14851).
Lo chiarisce ora il pronto ordini n. 100 del 19 maggio a seguito di una richiesta di precisazione pervenuta dall’ordine di Monza, il quale ha chiesto se nel valutare la domanda di iscrizione di un commercialista occorra verificare la documentazione depositata comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti, allegando altresì il certificato camerale per tutti gli incarichi ricevuti, compresi quelli relativi alle nomine a commissario nei concordati preventivi. Il Cndcec ha, così, chiarito che in tutti i casi in cui non si tratti di incarichi di amministrazione e controllo ma di rapporto professionale, occorre fare riferimento al mandato ricevuto o all’incarico giudiziale conferito dal debitore o dall’autorità giudiziaria, accettato dal professionista e dal medesimo espletato, per la ristrutturazione aziendale.