Il superbonus 110% compie due anni.
Rispetto alla sua prima versione originaria, entrata in vigore il 19 maggio 2020, l’articolo 119 del decreto legge 34/2020 è stato modificato ben 14 volte. Mediamente siamo di fronte ad una modifica ogni 52 giorni. Considerato che i lavori edili agevolati sono di ampia portata e comportano tempi di realizzazione di svariati mesi, non esiste un cantiere del superbonus che non abbia visto modificarsi la normativa di riferimento almeno due o tre volte, dall’inizio alla fine degli interventi.
Il quadro che ne emerge è quanto meno sconcertante.
I quattordici interventi normativi che hanno inciso, in alcuni casi anche in maniera radicale sull’assetto normativo del superbonus 110%, sono rappresentanti in massima parte dalla decretazione d’urgenza (decreti legge) mentre solo in tre casi le modifiche sono arrivate per effetto di una legge ordinaria. Due delle tre leggi che hanno modificato il 110% sono peraltro le leggi di bilancio 2021 e 2022 (legge 178/2020 e legge 234/2021).
Dal punto di vista della scansione temporale sono 4 le modifiche al superbonus apportate nel 2020, sei quelle del 2021 e già quattro quelle di competenza dell’anno in corso. Nonostante si tratti di una norma molto “giovane” il peso delle modifiche a getto continuo si fa pesantemente sentire.
Non va meglio per l’altra norma “gemella” del superbonus, il famoso articolo 121 del DL 34/2020 che ha previsto la possibilità di monetizzare i bonus edilizi attraverso la cessione e lo sconto in fattura. Anche tale disposizione normativa conta nove versioni rispetto al testo originario, entrato anch’esso in vigore il 19 maggio 2020.
Scorrendo le 14 modifiche normative all’articolo 119 del DL 34/2020 risulta difficile trovare un filo conduttore.
In alcuni casi si è trattato di interventi correttivi la cui finalità era quella di precisare meglio l’ambito e la portata applicativa della disposizione in commento. Vanno in questo senso, fra le altre, le modifiche apportate dalla Legge del 17/07/2020 n. 77 con la quale sono stati specificati i requisiti per l’accesso al superbonus anche da parte delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.