Il lock-down adottato in Cina per il Covid e il conflitto fra Russia e Ucraina devono essere considerate cause di forza maggiore e quindi tali da non fare applicare penali per ritardi nell’esecuzione dei contratti o anche la risoluzione del contratto per inadempimento; si tratta infatti di eventi che non sono nella disponibilità dei fornitori; la valutazione è rimessa alle stazioni appaltanti che però in futuro devono prevedere apposite clausole nei contratti con possibilità di rinegoziazione dei termini contrattuali, da inserire anche nei contratti in corso.
E’ quanto ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 227 dell’11 maggio 2022 che ha una particolare valenza anche al di là della casistica specifica considerata.
Il provvedimento, che risponde a segnalazioni di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, prende in esame le difficoltà che si incontrano in questi ultimi mesi nell’ambito di contratti pubblici di forniture informatiche , data l’interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati. Il problema, in particolare, è quello della chiusura dei centri produttivi cinesi in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, che ha inciso pesantemente sulla disponibilità dei prodotti, ma si allarga anche alle conseguenze derivanti dall’invasione russa in Ucraina che ha determinato l’indisponibilità delle materie prime come in particolare riferimento al gas neon (prodotto ad esempio nell’acciaieria Azovstal), utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer L’Autorità, per motivare l’esistenza delle cause di forza maggiore si richiama innanzitutto alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita Internazionale di beni, applicabile automaticamente anche quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.