La piovra giudiziaria sta rintanata mentre l’informazione, specie quella pubblica, fa il suo bel lavoro per mandare al macero milioni di firme dei cittadini che hanno chiesto di potersi esprimere per riformare almeno qualcosa della giustizia italiana. Si sono costituiti anche dei comitati per il “no” ai referendum promossi dalla Lega e dai radicali, ma è evidente che il progetto di quelli che avversano le riforme non è di convincere i cittadini a votare “no” all’esito di un pubblico dibattito su queste faccende: più comodamente, e con prospettive di maggiore efficacia, si tira piuttosto a non fargli nemmeno sapere che si vota, e dunque ad affossare l’esperimento referendario non perché i cittadini votano contro ma perché non votano punto e basta.
Come è successo un sacco di volte. La realtà è che si sa perfettamente che, se il cosiddetto “quorum” fosse raggiunto, e cioè se andasse a votare il 50% degli elettori, la percentuale dei voti favorevoli alle abrogazioni proposte sarebbe molto probabilmente schiacciante. Dunque per chi si oppone alle riforme è più proficuo fare in modo che i cittadini non votino, piuttosto che tentare di convincerli a votare contro.
Né mirano alle urne vuote in forza di una pubblica istigazione a disertarle, che sarebbe un atteggiamento in qualche modo trasparente: al contrario, e slealmente, lavorano affinché i cittadini nemmeno sappiano di quell’appuntamento. Manca poco più di un mese. Non è tardi per impedire che il progetto di mandare all’aria i referendum si compia. Basta far sapere ai cittadini che possono votare, e non importa dirgli come votare: perché è sicuro che voteranno bene.
I PRIMI DUE QUESITI DEL REFERENDUM
«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».
«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
Libero Quotidiano