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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, slitta l’entrata in vigore di due mesi

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Slitta ancora (di due mesi: dal 16 maggio al 15 luglio 2022) l’entrata in vigore del dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii).

Lo prevede l’art. 37 del decreto Pnrr, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che modifica l’art. 389 del Ccii. Tra pandemia e recepimento della direttiva (UE) 2019/2013 sembra, dunque, non volere avere fine il continuo differimento del testo unico delle disposizioni che manderanno in pensione l’attuale legge fallimentare e cambieranno la fisionomia della gestione dei risanamenti e delle procedure concorsuali. Il cambio della legge fallimentare sarebbe dovuto avvenire già da molto tempo, poiché il dlgs 14/2019 è stato emanato in attuazione della legge 155/2017. La complessità del Ccii aveva consigliato due diverse tempistiche di avvio delle novità da esso apportate. Gli assetti organizzativi ex art. 2086 cc per prevenire la crisi sono, infatti, entrati in vigore il 16 marzo 2019, mentre le disposizioni per gestire la crisi d’impresa e dare avvio ai sistemi di allerta, con le segnalazioni da parte di sindaci e creditori pubblici, sarebbero dovute entrare in vigore il 1 settembre 2020. La pandemia però ha consigliato il rinvio più volte del Ccii e, infine, l’art. 1 del dl118/2021, convertito nella legge 147/2021, che ha introdotto la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Cnc), ha definitivamente differito i sistemi di allerta al 31 dicembre 2023 e previsto l’entrata in vigore delle altre disposizioni del Ccii al 16 maggio 2022. Mentre si attendeva il nuovo termine, il 17 marzo, il Governo, al fine di recepire la direttiva (UE) 2019/2013, ha approvato uno schema di dlgs modificativo del Ccii con ulteriori novità, tra cui l’introduzione della definizione di assetti organizzativi delle imprese e la codifica dei segnali di allarme della crisi. L’art. 37 del decreto Pnrr stabilisce così il rinvio al 15 luglio delle norme del Ccii che non sono ancora entrate in vigore. Il nuovo termine è probabilmente l’ultimo rinvio possibile, poiché unico compatibile con l’obbligo di recepimento della direttiva insolvency (17 luglio). E dà anche alle commissioni parlamentari più tempo per discutere e affinare il testo del dlgs (A.G. n. 374) che recepisce le modifiche al Ccii e introduce la nuova stretta agli assetti organizzativi delle imprese.

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