Registri contabili elettronici, nessun obbligo di stampa almeno fino al terzo mese dopo la dichiarazione dei redditi. Ma via al formato cartaceo se a richiederlo sono gli organi di controllo.
Sono questi i chiarimenti che giungono dall’Agenzia delle Entrate in merito all’interpretazione delle disposizioni di riferimento in tema di tenuta della contabilità in forma meccanizzata.
Con la risoluzione n. 16/E del 28 marzo 2022, l’amministrazione finanziaria ha infatti ribadito le regole da seguire sul tema, a fronte delle diverse modifiche approvate nel tempo. Così, stando alla normativa attualmente in vigore, non subentrerebbe alcun obbligo di stampa fino al terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, o sesto ma solo per il solo 2019, a meno che gli organi di controllo non richiedano documentazione contabile in formato cartaceo. Sarà comunque necessario rispettare le norme relative alla conservazione digitale dei documenti, che dovranno possedere precise caratteristiche, garantendo immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. Le indicazioni prendono le mosse dalla modifica dell’art. 7 comma 4-quater del dl 357/1994, così come modificato dal decreto Crescita (dl 34/2019). Come ricordato dall’Ade, infatti, secondo la normativa, «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza». In questo modo, l’obbligo di stampa cartacea previsto a fronte di un atto di controllo o su richiesta di un organo procedente, previsto limitatamente ai registri dell’Iva, è esteso a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. La conservazione dei registri contabili elettronici, in linea con il codice civile, dovrà permettere la ricerca e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, con apposizione di marca temporale in sede di archiviazione elettronica entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.