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Accertamento valido anche senza le prove

L’avviso di accertamento è valido con il rinvio al verbale redatto in sede di ispezione dalla Guardia di finanza senza che vi sia la necessità di allegare tutti i verbali dai quali prende le mosse l’indagine fiscale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7278 del 7 marzo 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una srl sospettata di essere lo schermo con il quale il cantante, Biagio Antonacci, avrebbe pagato meno imposte. In sostanza gli agenti avrebbero prima fatto un’ispezione presso di lui. Da lì avrebbero poi iniziato a indagare sull’azienda. Ma all’atto impositivo l’ufficio ha allegato solo l’ultimo pvc, senza spiegare il motivo dell’indagine. Motivo per cui la Ctp e la Ctr avrebbero annullato l’atto stesso. Ora la Suprema corte ha ribaltato il verdetto precisando che l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne ef?cacemente l’an ed il quantum debeatur, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente noti?cato o consegnato all’intimato, senza che l’amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del veri?carsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Infatti, ai fini della legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 7 della L. n. 212 del 2000, devono essere allegati i documenti cui lo stesso fa riferimento, non anche quelli cui fa riferimento il processo verbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al ?ne di provare la legittimità della pretesa. E ancora, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di allegare all’avviso di accertamento gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che assolvano a una funzione di esplicitazione della pretesa erariale e non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso.

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