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Servizi professionali, ritenuta inapplicabile

I compensi dei professionisti incaricati dei controlli (asseverazione; visto di conformità) propedeutici alla circolazione dei crediti da bonus edilizi, ovvero di altri servizi connessi agli interventi agevolati, ove gli stessi optino per lo sconto in fattura, non soggiacciono agli obblighi di sostituzione di imposta ex art. 25, dpr 600/73.

Questa conclusione, di rilievo laddove il committente abbia la veste di “potenziale sostituto”, pur non essendo oggetto di (conoscibili) orientamenti dell’amministrazione finanziaria, può motivarsi sulla base della struttura delle agevolazioni, della portata della suddetta opzione, oltre che in ragione delle recenti evoluzioni normative che hanno introdotto limiti alla circolazione dei crediti in argomento.

Le analisi della dottrina sul tema, in genere, partono dalla considerazione che il bonus incassato dal prestatore possa rappresentare una soddisfazione in natura del suo credito professionale, proveniente dal debitore (il cliente/committente) a fronte della “rinuncia” di quest’ultimo a fruire direttamente della detrazione. In questa prospettiva, ci si è interrogati se l’obbligo del percipiente di fornire la provvista in denaro al sostituto, per consentirgli di assolvere ai suoi obblighi, non debba limitarsi ai casi espressamente previsti dal dpr 600/73, quali i redditi di lavoro dipendente (art. 23, c. 1, ultimo periodo), i dividendi in natura (art. 27, c. 2) ed i premi (art. 30, c. 3). Argomenti di carattere logico-sistematico possono validamente supportare un diverso approccio interpretativo. Con l’opzione per lo sconto in fattura cliente e professionista convengono che quest’ultimo vedrà soddisfatto il suo credito per prestazioni di lavoro autonomo attraverso una “contribuzione finanziaria pubblica”, vale a dire un credito di imposta che lo Stato gli attribuirà.

Tale contribuzione attiene all’aspetto finanziario del servizio professionale, cioè all’incasso dei corrispettivi. Rispetto a questo incasso l’opzione fa sì che il prestatore, anziché essere pagato dal suo cliente, riceva a soddisfazione il contributo pubblico nella forma di tax credit. A riprova di questo ragionamento, deve essere valorizzata la circostanza che lo stesso sistema, nello sconto in fattura, vede l’attribuzione del credito Irpef al professionista come un fenomeno, per così dire, “a titolo originario”. Questo aspetto è stato sempre chiaro e lo è ancor di più nei recenti interventi limitativi della circolazione del credito, nei quali il legislatore ha ragionato e sta ragionando a partire dal momento in cui il credito stesso (come detto, originario) sorge in capo al prestatore. Ciò emerge tanto dalla versione originaria (e vigente) dell’art. 28 del dl Sostegni Ter (4/2022), che dalle modifiche apportate dal provvedimento approvato in Consiglio dei ministri la scorsa settimana. L’opzione in parola comporta altresì che il prestatore riconosca immediatamente questa modalità di soddisfazione (operata da un terzo, lo Stato) al suo cliente/debitore, quietanzando in fattura che nulla è dovuto da quest’ultimo. In questo senso, la disciplina, ex art. 121, c. 1, lett . a) del dl Rilancio (34/2020) parla di contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura. Le considerazioni che precedono consentono di escludere che nella specie il compenso professionale sia corrisposto dal cliente e, dunque, che sorga in capo a questi un obbligo di sostituzione.

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