Rinvenire un brogliaccio non significa scovare un’evasione. Occorre infatti esaminare attentamente e criticamente il suo contenuto prima di utilizzarlo a supporto di un accertamento fiscale.
Rinvenire un brogliaccio non significa scovare un’evasione.
Occorre infatti esaminare attentamente e criticamente il suo contenuto prima di utilizzarlo a supporto di un accertamento fiscale.
Lo stesso dicasi quando oggetto di rinvenimento durante le operazioni di accesso presso i locali aziendali, siano delle schede di lavorazione o della documentazione extra contabile che possa far presumere, in assenza però dei requisiti di gravità precisione e concordanza, l’esistenza di attività svolte in nero.
È con queste motivazioni, assieme ad altre, che la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distacca di Lecce, con una serie di sentenze aventi a riferimento lo stesso caso, ha annullato altrettanti avvisi di accertamento che traevano spunto proprio delle risultanze di un accesso presso i locali aziendali eseguito dalla Guardia di finanza (sentenze n.176/ 2022, 177/2022, 178/2022, 179/2022 e 180/2022).