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Da banche e intermediari blocco degli acquisti dei crediti

Banche e intermediari finanziari non potranno acquistare il credito fiscale se, facendo i controlli antiriciclaggio, emergono elementi di sospetto o mancano le informazioni necessarie per completare l’adeguata verifica del cliente.

Lo prevede l’articolo 2 del decreto legge 157/21 per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche .

Nella relazione illustrativa al decreto si precisa poi che ai fini dell’individuazione delle operazioni di credito sospette gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono tener conto dei rischi connessi con l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi, della presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita e del possibile svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti. Alle banche e agli intermediari finanziari, in quanto soggetti obbligati ai sensi della legge antiriciclaggio oltre che cessionari dei crediti ai sensi degli articoli 121 e 122 del dl 34/2020, viene quindi richiesto di fare uno sforzo ancora maggiore e di applicare le raccomandazioni dettate dall’unità di informazione finanziaria di banca d’italia con la comunicazione dell’11 febbraio scorso.

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