Società benefit orfane del credito d’imposta. Ad oggi risulta infatti impossibile sfruttare l’agevolazione introdotta dall’articolo 38-ter del dl 34/2020, pari al cinquanta per cento dei costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione in società benefit, per effetto della mancata individuazione delle modalità e dei criteri di attuazione del suddetto credito d’imposta.
Elementi che dovevano essere stabiliti da un apposito decreto attuativo da adottare, di concerto, dal ministro dello sviluppo economico con il ministro dell’economia e delle finanze.