Quando la storia d’amore è finita, il partner che ha pagato la ristrutturazione per la casa di proprietà dell’altro può scordarsi il rimborso delle spese sostenute. E ciò perché il convivente ha soltanto una detenzione qualificata dei locali e non è titolare del possesso che fa scattare l’indennità ex articolo 1150 c.c. per le migliorie apportate all’immobile. Di più: il principio vale anche se la coppia è sposata. Il solo fatto che il cespite sia adibito a casa familiare non integra di per sé il possesso perché il coniuge utilizzatore vanta sul bene un mero diritto personale di godimento. È quanto emerge dall’ordinanza 23882/21, pubblicata il 3 settembre dalla seconda sezione civile della Cassazione.